BENI CONFISCATI
Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
Il Comune di Palmi è proprietario di 48 immobili definitivamente confiscate alla criminalità organizzata, trasferite al proprio patrimonio indisponibile secondo le disposizioni del Codice Antimafia. Al fine di una corretta, efficace e trasparente gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Il Comune di Palmi, con deliberazione del C.C. n° 51 del 15.11.2017 – “Regolamento gestione beni confiscati”, si è dotato di apposito “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA” che disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, assegnazione ed l’utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. e di tutte le disposizioni adottate in materia dalla Regione Calabria, contenute in molteplici leggi regionali: L.R. n. 3 del 2005, L.R. n. 5 del 2007, L.R. n. 10 del 2007, L.R. n. 20 del 2007, L.R. n. 28 del 2010, nonché per candidarsi ed usufruire di tutte le forme di sostegno alla riattivazione dei beni, offerte attraverso gli strumenti di programmazione a livello nazionale e regionale, con investimenti su beni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Palmi per:
- uso istituzionale;
- uso abitativo;
- fini sociali;
- fini di lucro, con vincolo di reimpiego dei proventi esclusivamente per finalità sociali.
L’Amministrazione Comunale intende così valorizzare i beni confiscati, al fine di permettere ai cittadini palmesi di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività, ridestinandole e mettendole al servizio della cittadinanza e del Bene Comune.
Elenco beni immobili confiscati: obblighi e composizione
Il Comune di Palmi è tenuto a:
- formare e ad aggiornare periodicamente un apposito elenco degli immobili confiscati, ad esso trasferiti;
- rendere pubblico l’elenco in forme adeguate e in modo permanente, in modo che sia sempre consultabile;
- indicare nell’elenco, per ogni immobile assegnato a terzi tutti i dati che rendono immediatamente identificabile il bene e la procedura di assegnazione e, tra questi, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto e la durata della concessione.
Chi può chiedere l’assegnazione?
Fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, ai sensi dell’art. 48 del Codice Antimafia e anche in riferimento all'art 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l’art. 8 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA stabilisce che:
I beni immobili destinati a fini sociali sono concessi, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti - anche enti pubblici non economici - ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i., a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente - fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, - agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché agli Enti parco nazionali e regionali, che manifestano il proprio interesse, secondo le modalità di cui al presente regolamento. Il suddetto articolo 8 del medesimo regolamento chiarisce anche che non possono concorrere alla concessione di beni confiscati quegli organismi dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.
Come avviene l’assegnazione?
La concessione viene regolata da un contratto che ne disciplina ogni aspetto (durata, uso, cause di risoluzione, ecc.). Per i dettagli sulle modalità di assegnazione si rinvia all’art. 9 Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, il cui pdf è consultabile cliccando sul relativo link indicato nel paragrafo “Riferimenti normativi”.
Bandi di assegnazione
Al momento non vi sono avvisi per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito e per finalità sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Allegati
- Elenco beni confiscati al 31 dicembre 2024
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 (Codice Antimafia)
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore)
- Decreto Presidente della Repubblica n.309/1990
- Legge 11 novembre 1991 n.381
- Regolamento gestione beni confiscati - Del. CC. 51/2017
- Deliberazione del C.C. di Palmi n.51 del 15.11.2017 – “Regolamento gestione beni confiscati”
Link utili: