Separazione - Divorzi

 

Come fare per Separazione / divorzi davanti ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

 

L’11 Dicembre 2014 è entrata in vigore la semplificazione in materia di separazione e divorzio, che permette di separarsi o divorziare in maniera consensuale senza obbligo di rivolgersi ad avvocati o Tribunali, ma semplicemente mediante un accordo da stipulare davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile.

 

Che Cos’è

A tutte le coppie che sono d’accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzi, l’art. 12 del D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014 offre un’alternativa rapida ed economica che consente di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco o suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile. Per attivare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di:

  a) separazione personale 

  b) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

  c) di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo. Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art.6), o dalla data dell’accordo concluso davanti all’U.S.C. (art.12). Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, gli assegni di mantenimento, ecc..) Requisiti A che è rivolto Rispetto alle separazioni o ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all’U.S.C. è rivolta, in via esclusiva, a tutte le coppie che: - non abbiano figli minori - non abbiano figli maggiorenni portatori da handicap grave - non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti Anche in assenza di figli è prevista dalla legge una procedura semplificata a cui è possibile ricorrere: la negoziazione assistita (art.6). In questo caso è necessaria l’assistenza di almeno un avvocato per parte. L’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza, se non lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette entro 5 gg. al Presidente del Tribunale che fissa, entro 30 gg. successivi, la comparizione delle parti. Come si ottiene Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda Prendere appuntamento Per avviare la procedura occorre rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile, di persona o per telefono, per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell’accordo. Sottoscrizione dell’accordo Il giorno concordato, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l’accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima di 30 gg. Conferma dell’accordo Alla data del secondo appuntamento, i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ U.S.C. per confermare l’accordo. La data prefissata potrà essere rinviata dietro comunicazione scritta all’U.S.C. contenete i motivi del rinvio. I 30 gg sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo. Documenti da presentare - documento di identità - autocertificazione (vedi modulistica) - sentenza di separazione (nel caso di divorzio) - precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Costi e modalità di pagamento Il procedimento davanti all’U.S.C. prevede un costo massimo di €16,00 da versare in contanti all’atto della firma dell’accordo allo sportello incasso diritti di segreteria dei servizi demografici. Tempi e iter della pratica L’accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate. Nel caso di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 gg dalla firma, dell’accordo. A chi rivolgersi Per informazioni occorre presentarsi di persona oppure telefonare direttamente agli ufficiali di stato civile.

 

Ufficio di Stato Civile - Via Oberdan n. 28 (adiacente piazzetta San Rocco)

Tel.  0966 262.259 oppure 0966 262.261

e-mail: statocivile@comunedipalmi.it

pec: statocivile.palmi@asmepec.it

 

Modulistica Autocertificazione e dichiarazione di volontà

 

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