Iscrizioni e Cambio di Residenza
Descrizione – a chi si rivolge?
Tutti i cittadini hanno la possibilità di presentare le richieste di residenza - con provenienza da altro Comune o dall’estero - e i cambi di indirizzo all’interno del Comune di Palmi, oltre che presso gli Sportelli del cittadino, anche per posta raccomandata, per fax o per via telematica. Il richiedente deve utilizzare i moduli allegati ed inviarli all’Ufficio Anagrafe del Comune, con le modalità e agli indirizzi sotto riportati.
Normativa di riferimento
- Regolamento Anagrafico, D.P.R. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223;
- D.L. n.47/2014 “Lotta all’occupazione abusiva degli immobili” Art. 5;
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30
- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
- LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- Circolare protocollo 27972/2020 - eliminazione adesivi di aggiornamento libretti veicoli intestati
Iter procedurale e tempistiche
1. A seguito di ricezione dell’istanza di iscrizione anagrafica, l’Ufficio Demografico ha a disposizione 2 giorni di tempo per registrare la richiesta. La pratica di iscrizione/cambio indirizzo, a seguito delle dovute verifiche ed accertamenti effettuate dal corpo della polizia locale, verrà conclusa, con esito favorevole e non, entro il termine di 45 giorni.
Documentazione da presentare
• MODELLI ANAGRAFICI:
1. Modello R1 dichiarazione di residenza per cittadini NON residenti a Palmi ovvero Modello R1_2 dichiarazione di cambio indirizzo per i cittadini già residenti a Palmi – obbligatorio -;
2. Modello R2 consenso occupazione dell’immobile con allegata copia del documento di riconoscimento del legittimo proprietario dell’abitazione – obbligatorio se l’abitazione NON è di proprietà -;
3. Copia del titolo di possesso dell’immobile – obbligatorio se l’abitazione NON è di proprietà -;
4. Allegato altri familiari – eventuale -;
5. Dichiarazione cambio residenza/iscrizione minore – eventuale -;
6. Modello R5 dichiarazione di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento di cittadinanza italiana (SOLO per i cittadini stranieri che risiedono nel Comune in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”) – eventuale -;
7. Modello R6 delega presentazione istanze anagrafiche – eventuale -;
8. Copia documenti di riconoscimento di tutti gli istanti, in corso di validità – obbligatorio -;
• ALTRI MODELLI:
1. Modello 1 Dichiarazione TARI (utenze domestiche e non) – obbligatorio -;
2. Modello TARI coabitanti – eventuale -;
3. Segnalazione di assenza da indirizzo di residenza
Dichiarazione Trasferimento all’estero
Modello R4 dichiarazione trasferimento all’estero
I cittadini italiani e stranieri possono richiedere la cancellazione per trasferimento all’estero compilando, sottoscrivendo e presentando all’ufficio anagrafico del Comune di Palmi, ovvero inviando agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
- A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
- Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, il soggetto dichiarante verrà cancellato per irreperibilità accertata.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.
Modulistica
Allegato A Ministeriale per extracomunitari – elenco documenti da presentare
Allegato B per cittadini U.E. – elenco documenti da presentare
Modello iscrizione anagrafica (per cittadini NON residenti nel Comune di Palmi)
Modello cambio indirizzo (per cittadini già residenti nel Comune di Palmi)
Allegato Altri familiari
Modello 1 Dichiarazione TARI (utenze domestiche e non)
Modello 4 TARI (elenco coabitanti)
Dichiarazione cambio residenza/abitazione - minore
Modello R2 consenso occupazione immobile
Modello R4 dichiarazione trasferimento all’estero
Modello R5 dichiarazione iscrizione anagrafica “jure sanguinis”
Modello R6 delega presentazione istanze
Per i cittadini comunitari ed extracomunitariI:
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Palmi, allegando la seguente documentazione:
Relazione tecnica descrittiva;
Planimetria quotata dell’immobile;
Copia documenti proprietario/locatore dell’immobile;
Copia documenti affittuario dell’immobile;
Contratto di Comodato;
Attestazione dell’avvenuto pagamento della somma di euro 26,00 tramite bonifico bancario intestato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Servizio tesoreria IBAN IT66Z0100516300000000218050, Causale: accertamento igienico-sanitario;
Certificato di Agibilità.
Requisiti soggettivi
L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:
il proprietario dell'alloggio
l’intestatario del contratto di locazione
l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.
Requisiti oggettivi
Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che si deve fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale riferimento, coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:
l’altezza minima dei locali
l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
le caratteristiche delle stanze da bagno
l’isolamento acustico
la presenza dell’impianto di riscaldamento
la conformità degli impianti.
Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.
L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 35, com. 1)
chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
chiede un permesso di soggiorno (D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b)
chiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito (D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
chiede un permesso di soggiorno per coesione familiare (D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
chiede ingresso e soggiorno per cure mediche D.P.R. 31/08/1999, n. 394, art. 44, com. 1, let. d)
vuole dare ospitalità a uno straniero (D.Lgs 25/07/1998, n. 286, art. 7).
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46)
non ha scadenza (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.
Vedi elenco Ministeriale riportato nella sezione “modulistica”
Per i cittadini stranieri in attesa di riconoscimento cittadinanza "jure sanguinis"
1. Modello R1 dichiarazione di residenza per cittadini NON residenti a Palmi – obbligatorio -;
2. Copia passaporto in corso di validità, di tutti i richiedenti, completo delle pagine che riportano il timbro di entrata in area Schengen – obbligatorio -;
3. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata alle autorità competenti – eventuale -;
4. Copia titolo permesso di soggiorno – eventuale -;
5. Modello R5 dichiarazione di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento di cittadinanza italiana (SOLO per i cittadini stranieri che risiedono nel Comune in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”) – obbligatorio -;
6. Modello R2 consenso occupazione dell’immobile con allegata copia del documento di riconoscimento del legittimo proprietario dell’abitazione – obbligatorio -;
7. Copia del titolo di possesso dell’immobile – obbligatorio -;
8. Allegato altri familiari – eventuale -;
9. Modello R6 delega presentazione istanze anagrafiche – eventuale -;
10. Copia codice fiscale o copia richiesta attribuzione codice fiscale, di tutti i richiedenti, rilasciato dall’agenzia delle entrate – obbligatorio -;
11. Modelli dichiarazione TARI – obbligatorio -;
SI TIENE A PRECISARE CHE L’ISTANZA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA PERSONALMENTE DAL RICHIEDENTE
Riferimenti e contatti
Avvertenze
- DICHIARAZIONI INCOMPLETE, ILLEGGIBILI E PRIVE DEI DOCUMENTI PRESCRITTI SARANNO RESPINTE;
- PATENTE: A seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal 2013, sulla patente di guida non è più indicata la residenza pertanto in caso di variazione di indirizzo non verrà più inviato alcun talloncino adesivo.
La variazione di residenza sulla carta di circolazione dal 2020 viene registrata esclusivamente nell’ANV (Archivio Nazionale Veicoli) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione. I dati di interesse della motorizzazione vengono direttamente acquisiti dal sistema informatico nazionale anagrafico.
Ufficio Anagrafe – via Oberdan n. 28 – Piano terra e primo – 89015 Palmi (RC)
- Contatti Telefonici: 0966 262.260 / 0966 262.231
- Email di riferimento: anagrafe@comunedipalmi.it
- PEC di riferimento: demografici.palmi@asmepec.it
- PROTOCOLLO: protocollo.palmi@asmepec.it
Orari di apertura uffici
- SPORTELLO PIANO TERRA (Anagrafe – Elettorale) da martedì a giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30
- SPORTELLO PRIMO PIANO (Stato civile) da martedì a giovedì dalle 09,00 alle 12,00 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30